1 PREMESSA
La L. 13.12.2010 n. 220 costituisce la legge di stabilità per il 2011 (ex legge finanziaria), entrata in vigore l’1.1.2011.
La legge di stabilità 2011 contiene un numero limitato di disposizioni, in quanto gli interventi più rilevanti erano stati inseriti nel DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122 (c.d. “manovra correttiva”).
La presente Informativa intende fornire una analisi delle novità di maggior rilievo in materia fiscale contenute nella legge di stabilità 2011.
Le principali novità in materia di lavoro e previdenza saranno invece analizzate in una successiva Informativa.
2 AUMENTO DELLE SANZIONI PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E L’ADESIONE AGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO
La L. 220/2010 ha aumentato la misura delle sanzioni ridotte che devono essere corrisposte dal contribuente per effettuare il ravvedimento operoso o aderire agli istituti deflativi del contenzioso.
2.1 RAVVEDIMENTO OPEROSO
Per regolarizzare eventuali violazioni mediante il ravvedimento operoso, il contribuente deve corri-spondere una sanzione ridotta ad:
– entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– ovvero entro un anno, quando non è prevista dichiarazione periodica;
2.1.1 Decorrenza
Le nuove misure delle sanzioni ridotte si applicano alle violazioni commesse dall’1.2.2011. Per le violazioni commesse fino al 31.1.2011, pertanto, rimangono applicabili le precedenti sanzioni ridotte, anche se il ravvedimento viene posto in essere dopo tale data. Ad esempio, il ravvedimento operoso relativo al tardivo/omesso versamento degli acconti di novembre 2010 rimane soggetto alle “vecchie” riduzioni delle sanzioni, quindi ad un decimo del minimo (3%) e non ad un ottavo del minimo (3,75%).
2.1.2 Aumento degli interessi legali
Il ravvedimento operoso del tardivo/omesso versamento di tributi comporta anche la corresponsione degli interessi moratori, calcolati al tasso legale. Al riguardo, si segnala che, a decorrere dall’1.1.2011, il tasso di interesse legale è stato aumentato all’1,5%, rispetto all’1% vigente fino al 31.12.2010.
2.2 ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
Entro 30 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione (PVC) redatto al termine di una verifica fiscale, il contribuente può aderire ai contenuti del verbale stesso (l’adesione deve però essere integrale).
In caso di adesione, le sanzioni sono ridotte ad un sesto del minimo edittale (prima ad un ottavo del minimo edittale).
Decorrenza
La nuova misura delle sanzioni ridotte si applica con riferimento agli atti definibili emessi dall’1.2.2011.
2.3 ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO
Prima dell’emanazione dell’avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate può notificare al contri-buente un invito al contraddittorio, finalizzato all’eventuale accertamento con adesione. Il contribuente può aderire al contenuto dell’invito a comparire, beneficiando di una riduzione delle sanzioni ad un sesto (prima un ottavo) del minimo edittale.
2.4 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Nel momento in cui il contribuente riceve un avviso di accertamento non preceduto dall’invito a comparire, può presentare istanza di accertamento con adesione. L’accertamento con adesione comporta la riduzione delle sanzioni ad un terzo (prima un quarto) del minimo edittale.
2.5 ACQUIESCENZA
Alternativamente, ove possibile, alla presentazione dell’istanza di adesione, il contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento può prestare integrale acquiescenza allo stesso.
L’acquiescenza comporta una riduzione delle sanzioni, variabile a seconda della tipologia di procedimento che ha preceduto l’emissione dell’avviso di accertamento. In particolare:
• se l’accertamento è stato preceduto da un processo verbale definibile o da un invito al contraddittorio, la riduzione è pari a un terzo (prima un quarto) delle sanzioni irrogate;
• se l’accertamento non è stato preceduto da tali atti, la riduzione è pari ad un sesto (prima un ottavo) delle sanzioni irrogate.
Le nuove misure delle sanzioni ridotte si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dall’1.2.2011.
2.6 DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI
Quando il contribuente riceve un atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni, può definire le sole sanzioni. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni ad un terzo (prima un quarto) di quelle irrogate.
Le nuova misura delle sanzioni ridotte si applica con riferimento agli atti definibili emessi dall’1.2.2011.
2.7 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Ove il contribuente proponga ricorso in Commissione tributaria avverso qualunque provvedimento emesso dagli uffici finanziari, può, previo accordo con l’ufficio, definire la vertenza.
La conciliazione comporta la riduzione delle sanzioni al 40% (prima ad un terzo) di quelle irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione stessa.
Le nuova misura delle sanzioni ridotte si applica con riferimento ai ricorsi notificati alla controparte dall’1.2.2011.
2.8 DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI
Si segnala che la L. 220/2010 non ha modificato l’entità delle sanzioni ridotte dovute in conseguenza della definizione dei c.d. “avvisi bonari”.
Pertanto, tale riduzione rimane ferma a:
• un terzo, in caso di avvisi bonari relativi alla liquidazione automatica delle dichiarazioni;
• due terzi, in caso di avvisi bonari relativi al controllo formale delle dichiarazioni.
Spazio Paghe 11 2011
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