1 PREMESSA
Con due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 29.12.2010 sono state definite:
2 REGIME AUTORIZZATORIO PER LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
I soggetti che intendono effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni devono rendere nota tale volontà:
2.1 SOGGETTI CHE RICHIEDONO L’ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA
I soggetti che richiedono l’attribuzione del numero di partita IVA esprimono l’intenzione di effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli:
• AA7, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
• AA9, per le persone fisiche.
Gli enti non commerciali non soggetti passivi, invece, compilano la casella “C” del Quadro A del modello AA7.
2.1.1 Provvedimento di diniego
Le suddette operazioni intracomunitarie possono essere effettuate decorsi 30 giorni dalla data di attribuzione del numero di partita IVA, salvo che – entro tale termine – l’Agenzia delle Entrate abbia negato l’autorizzazione.
Esito negativo dei controlli
Il provvedimento di diniego, in particolare, viene emesso in caso di esito negativo dei controlli sull’esattezza dei dati forniti e/o a seguito dell’analisi del rischio oggettivo e soggettivo connesso al richiedente.
2.1.2 Iscrizione nella banca dati VIES
L’Amministrazione finanziaria, trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione senza che sia stata negata l’autorizzazione, include il soggetto passivo nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare cessioni e acquisti di beni in ambito intracomunitario.
2.2 SOGGETTI GIÀ TITOLARI DI PARTITA IVA
I soggetti già titolari di partita IVA esprimono l’intenzione di effettuare cessioni e acquisti intraco-munitari di beni mediante un’apposita istanza da presentare direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Con un’analoga comunicazione si rende nota la volontà di recedere dall’opzione.
2.2.1 Provvedimento di revoca
L’Agenzia delle Entrate, decorso il periodo di 30 giorni durante il quale opera la sospensione della soggettività attiva e passiva intracomunitaria, può revocare l’autorizzazione:
Per i soggetti inclusi nell’archivio informatico, l’Agenzia delle Entrate, nei 6 mesi successivi alla dichiarazione di volontà, svolge controlli più approfonditi sulla posizione dell’operatore, i quali possono determinare l’esclusione dall’archivio informatico.
2.2.2 Esclusione dalla banca dati VIES
Per i soggetti già titolari di partita IVA, il nuovo regime opera in modo differenziato a seconda della data di presentazione della dichiarazione di inizio attività.
Dichiarazione di inizio attività presentata dal 31.5.2010
Entro il 28.2.2011, i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31.5.2010 saranno esclusi dall’archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intra¬co¬mu¬ni¬-tarie se:
In tali ipotesi, se si intendono effettuare operazioni intracomunitarie, è possibile richiedere l’inclusione nell’archivio dei soggetti autorizzati presentando un’apposita istanza direttamente all’Agenzia delle Entrate (entro il 29.1.2011, se si vuole che i 30 giorni trascorrano prima del 28.2.2011).
In mancanza di istruzioni specifiche, si ritiene che la predetta istanza possa essere presentata in forma libera.
Dichiarazione di inizio attività presentata prima del 31.5.2010
Entro il 28.2.2011, i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività anteriormente al 31.5.2010 saranno esclusi dall’archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intraco¬mu¬ni-ta¬rie se:
Anche in questi casi, i soggetti intenzionati ad effettuare cessioni e acquisti intracomunitari possono richiedere l’inclusione nell’archivio informatico attraverso un’apposita istanza da presentare diretta-mente all’Agenzia delle Entrate.
Si osserva che il riferimento agli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese e ricevute, in aggiunta a quello delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, che costituiscono l’oggetto del regime autorizzatorio, amplia le possibilità di non essere cancellati dall’archivio.
3 CONTROLLI PERIODICI
Le posizioni registrate nell’archivio saranno periodicamente verificate sulla base degli stessi criteri di valutazione del rischio previsti per i controlli effettuati nei 6 mesi successivi all’opzione.
Gli esiti di tali verifiche potranno essere utili per:
4 IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DINIEGO E REVOCA
I suddetti provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili:
Spazio Paghe 11 2011
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