1 PREMESSA
L’art. 31 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122 (c.d. “manovra correttiva”) ha previsto, a decorrere dall’1.1.2011, il divieto di compensazione, nel modello F24, dei crediti relativi alle imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
Con il DM 10.2.2011, pubblicato sulla G.U. 18.2.2011 n. 40, è stato emanato il provvedimento attuativo che consente il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione del DM 10.2.2011 il divieto di compensazione in esame diventa operativo a regime.
2 DIVIETO DI COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 IN PRESENZA DI IMPOSTE ISCRITTE A RUOLO
L’art. 31 del DL 78/2010 convertito ha introdotto il divieto di compensazione:
• dei crediti relativi alle imposte erariali;
• in presenza di debiti:
– iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (es. sanzioni e interessi);
– di ammontare superiore a 1.500,00 euro;
– per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
Compensazioni “orizzontali” e “verticali”
Il nuovo divieto dovrebbe riguardare le sole compensazioni c.d. “orizzontali” (o “esterne”), cioè quelle che riguardano crediti e debiti di diversa natura (es. credito IVA con debito IRPEF, credito IRES con contributi INPS, ecc.) e che avvengono necessariamente nel modello F24.
Le nuove disposizioni non dovrebbero quindi riguardare le c.d. compensazioni “verticali” (o “interne”), cioè quelle che riguardano la stessa imposta (es. credito IVA con IVA a debito da versare, saldo IRES a credito con acconti IRES, ecc.), anche se esposte nel modello F24.
Compensazione dei crediti IVA
Restano comunque applicabili le limitazioni, introdotte a decorrere dal 2010, in relazione alla compensazione “orizzontale” nel modello F24 dei crediti IVA (annuali o infrannuali).
2.1 FINALITÀ
Come evidenziato dalla relazione di accompagnamento al DL 78/2010, la disciplina in esame intende quindi impedire “la compensazione immediata nel modello F24 (e dunque il mancato versamento delle imposte dovute) a chi è nel contempo debitore di altri importi iscritti a ruolo, anche di considerevole ammontare e risalenti nel tempo, e che si ostina a non pagare, costringendo gli organi della riscossione a defatiganti attività esecutive, spesso vanificate da deliberate spoliazioni preventive del patrimonio”.
2.2 LIMITAZIONE ALLE SOLE “IMPOSTE ERARIALI”
La disciplina in esame si applica ai crediti e ai debiti relativi alle sole “imposte erariali” (es. IRPEF, IRES, IVA, ecc.).
Tuttavia, dovrebbero rientrare nell’ambito della disciplina in esame anche:
• l’IRAP;
• le addizionali alle imposte dirette.
Sono pertanto escluse dall’ambito applicativo del nuovo divieto di compensa¬zio¬ne tutte le altre entrate che non hanno natura di imposte erariali, quali, ad esempio:
• i tributi locali (es. ICI);
• i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95);
• i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2.3 LIMITE DI 1.500,00 EURO
La disciplina in esame si applica a condizione che l’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori sia di ammontare superiore a 1.500,00 euro.
Pertanto, il divieto di compensazione in esame non sussiste qualora gli importi iscritti a ruolo e non pagati siano pari o inferiori a 1.500,00 euro.
Tuttavia, il suddetto limite di 1.500,00 euro deve ritenersi costituito dall'’ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, anche se i debiti derivanti dalle singole cartelle di pagamento non superano tale soglia.
Accessori del debito d’imposta
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano tra gli “accessori” del debito d’imposta iscritto a ruolo:
• le sanzioni;
• gli interessi;
• gli aggi spettanti all’Agente della Riscossione;
• le altre spese collegate al ruolo, come quelle di notifica della cartella o relative alle procedure esecutive sostenute dall’Agente della Riscossione.
Per superare la soglia “limite” è quindi sufficiente un’imposta erariale non pagata decisamente inferiore a 1.500,00 euro.
Pertanto, è necessario verificare presso l’Agente della Riscossione l’effettivo ammontare del debito “pendente”.
2.4 SCADENZA DEL VERSAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO
Ai fini dell’applicazione del divieto di compensazione in esame, deve essere scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, cioè deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
La compensazione è quindi possibile nell’arco dei 60 giorni dalla notifica della cartella.
2.5 SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE
Secondo quanto indicato dalla relazione di accompagnamento al DL 78/2010, l’applicazione della disciplina in esame presuppone che non sia intervenuta una sospensione della riscossione.
In tal caso, infatti, non può configurarsi un inadempimento del contribuente iscritto a ruolo.
2.6 DILAZIONE DELLA RISCOSSIONE
Analoghe conclusioni dovrebbero applicarsi anche in caso di dilazione delle somme iscritte a ruolo.
In caso di concessione della dilazione e di regolare pagamento delle rate, infatti, il contribuente iscritto a ruolo non può considerarsi inadempiente.
Spazio Paghe 11 2011
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