1 PREMESSA
Entro il 1.3.2011, le società di persone e gli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria, possono:
Si ricorda infatti che, a partire dall’esercizio 2008, le regole di determinazione della base imponibile IRAP sono diverse per:
• le società di capitali (es. spa, srl, ecc.) e gli enti commerciali, da un lato;
• le società di persone commerciali (snc, sas e soggetti assimilati) e gli imprenditori individuali, dall’altro.
Infatti, in capo ai primi, i proventi e gli oneri che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta sono generalmente assunti in base alle risultanze del bilancio d’esercizio, senza apportare più le variazioni in aumento e in diminuzione previste ai fini delle imposte dirette.
I soggetti di cui al secondo punto, invece, per calcolare la base imponibile, sommano e sottraggono i componenti positivi e negativi individuati dalla norma, nello stesso ammontare rilevante ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
Possono quindi determinarsi differenze anche rilevanti nell’imposta dovuta dalle due categorie di soggetti, a causa:
2 SOGGETTI INTERESSATI
Possono esercitare l’opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dettate per le società di capitali:
Soggetti in contabilità semplificata - Esclusione della facoltà di opzione
L’opzione deve ritenersi preclusa per i soggetti in contabilità semplificata.
3 DURATA DELL’OPZIONE (O DELLA REVOCA DELLA PRECEDENTE OPZIONE)
L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta.
Al termine del triennio, essa si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che non sia revocata, con effetto – anche in questo caso – per un triennio.
4 ESERCIZIO DELL'’OPZIONE O DELLA REVOCA
L’opzione o la revoca deve essere comunicata utilizzando il modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 31.3.2008.
4.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Il modello deve essere inviato esclusivamente in via telematica:
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza è effettuata utilizzando il prodotto infor-matico “COM/IRAP”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet.
4.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE
L’esercizio dell’opzione o della revoca va comunicato, sempre in via telematica, entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo d’imposta del triennio di riferimento.
Pertanto, ad esempio, se si intende optare per la determinazione della base imponibile IRAP in base alle risultanze del bilancio dal periodo d’imposta 2011, la comunicazione andrà inviata entro l’1.3.2011.
La stessa avrà effetto anche per il 2012 e il 2013, senza bisogno di ripresentare l’istanza ogni anno.
Nel 2014 sarà necessario presentare l’istanza soltanto se si intende revocare l’opzione effettuata (vale a dire, se si intende tornare ad applicare le disposizioni previste per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali).
Inoltre, tenuto conto che il 31.12.2010 è scaduta l’opzione esercitata con riferimento al triennio 2008-2010, se, a partire dal 2011, la società di persone o l’imprenditore individuale (in contabilità ordinaria) intende applicare le regole proprie di tali soggetti, entro l’1.3.2011 deve essere presentato il suddetto modello al fine di revocare l’opzione in precedenza comunicata. La revoca avrà effetto anche per il 2012 e il 2013.
In caso contrario, l’opzione si intende automaticamente rinnovata per un altro triennio (2011-2013) e potrà essere revocata soltanto a partire dal 2014, revoca che avrà effetto anche per il 2015 e il 2016 e, fino a eventuale nuova opzione, per il futuro.
5 VALUTAZIONI DI CONVENIENZA
Per le considerazioni formulate in premessa, i soggetti che intendono esercitare l’opzione dal periodo d’imposta 2011 dovranno valutare, entro il prossimo 1.3.2011, quale possa essere il risparmio fiscale derivante dalla determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali.
Tale analisi andrà compiuta con riferimento all’intero triennio 2011-2013, posta l’irrevocabilità dell’op¬zione di cui si è detto.
Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui, per lo stesso triennio, si intenda revocare l’opzione esercitata con riferimento al periodo 2008-2010.
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