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1 PREMESSA
Con gli artt. 3 e 6 della L. 13.8.2010 n. 136, entrata in vigore il 7.9.2010, sono state emanate disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.
In seguito ai dubbi interpretativi emersi e alle difficoltà operative riscontrate in relazione all’applicazione della nuova disciplina sulla tracciabilità, con gli artt. 6 e 7 del DL 12.11.2010 n. 187, entrato in vigore il 13.11.2010 e convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, sono state emanate disposizioni interpretative, integrative e modificative di tale disciplina.
L’'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
Di seguito si riepiloga la disciplina in esame, tenendo conto novità intervenute.
2 DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA
Mediante una norma di interpretazione autentica (quindi retroattiva), il DL 187/2010 ha stabilito che le nuove disposizioni in materia di tracciabilità si applicano:
Come chiarito dall’Autorità di vigilanza, sono pertanto soggetti ai nuovi obblighi:
Tali contratti devono recare le nuove clausole sulla tracciabilità già dalla loro sottoscrizione.
3 DISCIPLINA TRANSITORIA
I contratti stipulati prima del 7.9.2010 e i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti devono essere adeguati alle nuove disposizioni in materia di tracciabilità entro il 17.6.2011 (180 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 217/2010 di conversione del DL 187/2010) e non più entro il 7.3.2011 (180 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 136/2010) come stabilito dalla versione originaria del DL 187/2010.
3.1 INTEGRAZIONE AUTOMATICA DEI CONTRATTI
In sede di conversione del DL 187/2010 è stato inoltre stabilito che, ai sensi dell’art. 1374 c.c., tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità.
Pertanto, come chiarito dall’Autorità di vigilanza:
3.2 EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI
Come chiarito dall’Autorità di vigilanza, fino alla scadenza del periodo transitorio, quindi fino al 17.6.2011, resta ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione di contratti sottoscritti prima del 7.9.2010, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo del codice identificativo gara (CIG).
4 AMBITO DI APPLICAZIONE
4.1 SOGGETTI INTERESSATI
Le nuove disposizioni sulla tracciabilità, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali, riguardano gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.
Al riguardo, l’Autorità di vigilanza chiarisce che sono tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti tenuti all’applicazione del DLgs. 163/2006, in particolare:
L’Autorità chiarisce inoltre che non assumono rilevanza:
Secondo l’Autorità, la normativa sulla tracciabilità trova altresì applicazione:
4.2 CONTRATTI INTERESSATI
Mediante una norma di interpretazione autentica, il DL 187/2010 ha chiarito che l’espressione “filiera delle imprese” si intende riferita:
Al riguardo, l’Autorità di vigilanza chiarisce che:
A titolo esemplificativo, possono essere ricompresi: noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, espropri, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere.
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Spazio Paghe 11 2011
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